La differenza tra titoli nominativi e titoli al portatore riguarda il modo in cui si individua il soggetto legittimato a esercitare i diritti e come il titolo circola. Nel modello cartolare, il titolo nominativo reca un’intestazione collegata al registro dell’emittente; quello al portatore non individua sul documento un beneficiario nominativo e attribuisce rilievo alla presentazione del titolo.
Questa distinzione non coincide con quella tra azioni e obbligazioni, né descrive da sola il rischio dell’investimento. Occorre inoltre separare il certificato tradizionale dalla detenzione attraverso conti e intermediari: un titolo definito «al portatore» può essere inserito in una struttura in cui le posizioni degli investitori sono registrate elettronicamente.
Titolarità, possesso e legittimazione
Prima delle modalità di trasferimento conviene distinguere tre domande: a chi appartiene il diritto, chi dispone del documento e chi può esercitare la pretesa secondo le forme richieste. Sono rispettivamente i piani della titolarità, del possesso e della legittimazione. La consegna di un documento non permette di ignorare le condizioni e le tutele previste per lo strumento.
Questo evita due scorciatoie: presumere che chiunque abbia un certificato sia sempre il proprietario, oppure che il nome presente in un registro risolva ogni questione sui diritti. Per il quadro generale, il riferimento è il diritto cartolare e la distinzione tra titolarità e legittimazione.
Titoli nominativi: intestazione e modalità di trasferimento
Nel modello nominativo cartolare il titolo è intestato a una persona fisica o giuridica e l’intestazione trova riscontro presso l’emittente. La funzione non è soltanto identificativa: la disciplina del titolo collega a quelle forme la legittimazione a esercitare i diritti. Ciò non significa, però, che ogni obbligo relativo allo strumento ricada automaticamente sull’intestatario per il solo fatto di esserlo.
Per le azioni delle società italiane, tuttavia, il punto di partenza è la regola generale della nominatività prevista dal R.D.L. 1148/1941, ferme le eccezioni di legge. Le azioni di risparmio possono essere emesse al portatore nei limiti dell’art. 145 TUF: non è quindi corretto presentare le due forme come alternative liberamente disponibili per ogni categoria azionaria.
La descrizione secondo cui a ogni scambio si aggiornano contemporaneamente certificato e registro è troppo rigida. Il transfert comporta l’intervento dell’emittente per il cambiamento delle intestazioni; la circolazione mediante girata segue un percorso diverso, da leggere nelle regole dello specifico titolo. Non occorre trasformare questa distinzione in una procedura universale valida per ogni certificato.
Un esempio del motivo per cui le eccezioni contano viene dalle azioni nominative: la massima 80 del Consiglio Notarile di Milano richiama il caso del possessore legittimato da una serie continua di girate, distinguendolo dall’obbligo della società di aggiornare il libro soci. Non è quindi corretto fare dell’iscrizione preventiva una condizione identica per tutti i titoli e per ogni diritto.
Titoli al portatore: il ruolo del documento
Nel modello cartolare al portatore il certificato non è intestato nominativamente a un beneficiario. La consegna e la presentazione hanno un ruolo centrale nella circolazione e nell’esercizio dei diritti. È questo il significato della descrizione tradizionale del trasferimento mediante consegna, richiamata anche dal glossario di Borsa Italiana.
La formula va letta nel suo contesto: non dimostra che un possessore irregolare acquisti comunque la proprietà, che non esistano regole speciali o che ogni compravendita moderna richieda il passaggio di un foglio tra i due investitori. Per l’applicazione al pagamento di interessi e capitale, il caso specifico è quello delle obbligazioni al portatore.
Confronto nel modello cartolare
Aspetto | Titolo nominativo | Titolo al portatore |
|---|---|---|
Intestazione | Nome sul documento e collegamento con il registro dell’emittente. | Nessun beneficiario nominativo indicato sul certificato. |
Circolazione | Formalità e percorsi dipendono dal titolo: non sempre aggiornamento simultaneo a ogni passaggio. | Consegna del documento nel modello cartolare, con le condizioni applicabili. |
Limite della descrizione | L’iscrizione non sostituisce tutte le regole sul diritto e sul suo esercizio. | Il possesso non prova automaticamente proprietà regolare o anonimato assoluto. |
Quando il titolo è registrato in conto
La detenzione moderna può usare scritture contabili anziché lo scambio di certificati individuali. Nel regime italiano cui si applica l’art. 83-quinquies TUF, la registrazione sul conto attribuisce la legittimazione secondo la disciplina dello strumento. Le certificazioni e le comunicazioni dell’intermediario attestano l’esercizio dei diritti; non ne creano liberamente di ulteriori.
Esiste anche il caso del certificato globale immobilizzato presso il circuito di deposito, mentre le posizioni e i trasferimenti degli investitori sono registrati elettronicamente. Euroclear descrive le New Global Notes come una struttura per debito internazionale in forma globale al portatore. La forma giuridica al portatore può quindi coesistere con registrazioni elettroniche.
Immobilizzazione e dematerializzazione non sono sinonimi perfetti: nella prima può restare un certificato globale, nella seconda il riferimento è alla rappresentazione scritturale secondo il regime applicabile. In concreto occorre verificare la forma dell’emissione, la legge che la governa e le regole della catena di intermediari.
Al portatore non significa anonimato assoluto
L’assenza del nome sul certificato non elimina gli obblighi di identificazione nei rapporti con gli intermediari. Il quadro antiriciclaggio descritto dalla UIF comprende l’identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo, insieme alla conservazione delle informazioni secondo le regole applicabili. La classificazione del titolo non è un’esenzione da questi presìdi.
Non va neppure confusa la forma al portatore di uno strumento con la disciplina di libretti, contante o altri documenti: prodotti diversi possono essere soggetti a restrizioni diverse. Da un’etichetta non si ricava una procedura per trasferire valore senza identificazione o controlli.
Che cosa cambia nella lettura di un investimento
Per capire come esercitare un diritto, occorre anzitutto distinguere un certificato individuale da una posizione in un certificato globale o da uno strumento rappresentato in conto. Vanno poi individuati il soggetto che tiene le registrazioni, le prove e le comunicazioni richieste e le regole che disciplinano l’operazione.
È una verifica distinta dalla convenienza economica. Due titoli con diversa forma di circolazione possono avere rischi, scadenze e flussi del tutto differenti; due strumenti con la stessa forma possono invece esporre a emittenti e condizioni molto diversi. La classificazione aiuta a leggere il percorso giuridico e operativo, non certifica la sicurezza del capitale.
Fonti e limiti del confronto
Il confronto cartolare utilizza le definizioni di mercato e la massima notarile citate, mantenendo distinta la disciplina speciale delle azioni. Il testo dell’art. 83-quinquies è riprodotto nelle note al decreto legislativo 28/2026. Per gli obblighi di identificazione, il riferimento è il quadro illustrato dalla UIF. Il testo non sostituisce l’esame dei documenti di una specifica emissione o una verifica legale della singola operazione.