CET1: capitale primario di classe 1, calcolo e ratio

Il CET1, o Common Equity Tier 1, è il capitale primario di classe 1: la componente di qualità più elevata dei fondi propri di una banca. Serve ad assorbire le perdite mentre l’attività prosegue. Il dato non coincide però con tutto il patrimonio netto di bilancio: per arrivare al capitale riconosciuto dalla vigilanza occorre verificare quali elementi sono ammissibili e applicare filtri e deduzioni prudenziali.

Questa distinzione spiega perché una banca possa dichiarare un patrimonio netto contabile e un CET1 di importo diverso. Spiega anche perché il capitale in euro e il CET1 ratio vadano letti separatamente: il primo misura risorse riconosciute, il secondo le rapporta al rischio assunto. La guida si riferisce al quadro bancario europeo del CRR; non alle regole dei fondi propri assicurativi.

Perché il CET1 è il primo livello di assorbimento delle perdite

Gli azionisti sostengono per primi la riduzione del valore economico della banca: una perdita riduce il risultato e, attraverso il bilancio e gli aggiustamenti pertinenti, il capitale disponibile. Il CET1 comprende elementi capaci di assorbire perdite senza che la banca debba rimborsare un finanziatore a una data prestabilita. Non è un conto di liquidità accantonato e non indica denaro immediatamente disponibile per pagare depositanti o fornitori.

Il CET1 è una parte del capitale Tier 1, che comprende anche l’Additional Tier 1. Il capitale totale aggiunge il Tier 2. Le tre grandezze non sono sinonimi: un aumento di strumenti AT1 può accrescere il Tier 1 senza aumentare il CET1. Per questo non basta conoscere il capitale totale per valutare la qualità della patrimonializzazione.

Da quali elementi si parte

L’articolo 26 CRR individua gli elementi del CET1. Ne fanno parte gli strumenti di capitale che rispettano le condizioni degli articoli 28 o 29, i relativi sovrapprezzi di emissione, gli utili non distribuiti, le altre componenti di conto economico complessivo accumulate, le altre riserve e i fondi per rischi bancari generali. Per utili e riserve rilevano anche le condizioni di disponibilità immediata e senza restrizioni per coprire rischi o perdite.

Per le banche costituite in forma di società per azioni, il riferimento tipico sono le azioni ordinarie ammissibili, emesse e versate. La sola iscrizione nel patrimonio netto non basta: lo strumento deve rispettare i requisiti prudenziali applicabili. Il CRR disciplina anche strumenti di cooperative e altri enti con strutture diverse; non ogni voce denominata “capitale” o “riserva” entra automaticamente nel computo. Nel consolidato si applicano inoltre regole specifiche, anche per il riconoscimento degli interessi di minoranza.

Utili e perdite non si trattano allo stesso modo

Un errore frequente è sottrarre indistintamente “utili e perdite del periodo”. Le perdite riducono il CET1; gli utili possono invece rafforzarlo quando sono riconoscibili secondo le regole applicabili. Prima della conferma formale del risultato, l’inclusione degli utili infrannuali o di fine esercizio richiede le condizioni dell’articolo 26(2): autorizzazione preventiva dell’autorità competente, verifica indipendente e deduzione degli oneri e dei dividendi prevedibili.

Il motivo è evitare che risorse destinate a uscire dalla banca siano presentate come capitale già disponibile per assorbire perdite. Allo stesso tempo, una riconciliazione deve evitare doppi conteggi: una perdita già riflessa nella base contabile non va sottratta una seconda volta senza verificare come è costruito il prospetto prudenziale.

Dal bilancio al capitale prudenziale

L’articolo 50 CRR definisce il CET1 dopo gli aggiustamenti, le deduzioni e le eventuali esenzioni o alternative previste. Non si tratta di applicare un unico sconto al patrimonio netto: ciascuna rettifica risponde a una ragione e a condizioni proprie. Anche il patrimonio netto tangibile esclude componenti immateriali, ma non coincide con il CET1: quest’ultimo segue criteri di ammissibilità, filtri e deduzioni del CRR e risponde a una finalità prudenziale, non di valutazione.

I filtri prudenziali possono riguardare, per esempio, utili da cessione nelle cartolarizzazioni, determinate riserve di copertura dei flussi finanziari, effetti del merito creditizio proprio e aggiustamenti supplementari di valore. Non significa sottrarre tutte le attività cartolarizzate o eliminare ogni effetto delle coperture. Anche gli utili e le perdite non realizzati al fair value non vengono esclusi in blocco: l’articolo 35 va letto insieme ai filtri specifici. Per il passaggio dalle riserve di valutazione al capitale si rimanda all’approfondimento su OCI e filtri prudenziali.

Tra le deduzioni rilevano l’avviamento e le altre attività immateriali, con le condizioni applicabili, il trattamento delle passività fiscali associate e le specificità previste per determinate attività software. Il valore contabile di un’attività immateriale non va quindi trasformato automaticamente in una deduzione integrale senza considerare la disciplina pertinente.

Anche le attività fiscali differite, o DTA, richiedono una distinzione: contano la dipendenza dalla redditività futura, la natura delle differenze temporanee e le condizioni per compensazioni, soglie o trattamenti alternativi. Le attività nette dei fondi pensione a benefici definiti hanno a loro volta regole e possibili riduzioni della deduzione; non si sottrae il valore indistinto di un intero piano pensionistico. Questi esempi illustrano la logica del raccordo, non sostituiscono il calcolo regolamentare completo di una banca.

Il CET1 ratio: numeratore e denominatore

La relazione è CET1 ratio = capitale CET1 / totale delle esposizioni al rischio × 100. Il denominatore, spesso indicato come RWA, è una misura prudenziale del rischio e non coincide con il totale delle attività di bilancio. Per confrontare due dati occorre mantenere coerenti data, perimetro individuale o consolidato e regime di calcolo.

Un esempio ipotetico separa i due effetti. Con CET1 pari a 10 miliardi e RWA pari a 100 miliardi, il coefficiente è 10%. Se gli RWA salgono a 125 miliardi mentre il CET1 resta 10, il coefficiente scende all’8%. Non sono scomparsi 2 miliardi di capitale: è cambiato il denominatore. Viceversa, perdite o distribuzioni possono ridurre il numeratore anche a rischio invariato.

Minimo regolamentare e margine effettivo

Il 4,5% è il requisito minimo CET1 di Primo Pilastro previsto dal CRR. Non è automaticamente la soglia complessiva applicabile a ogni banca: vanno considerati i requisiti aggiuntivi pertinenti e i buffer. La Pillar 2 guidance è un’aspettativa di vigilanza distinta dai requisiti vincolanti. Per valutare il margine disponibile servono quindi lo stack applicabile alla banca e il relativo perimetro, non un confronto con una percentuale universale.

La stessa cautela vale per i dati “transitional” e “fully loaded”: possono riflettere regimi diversi di applicazione delle regole. Un aumento del ratio non prova, da solo, che la banca abbia raccolto nuovo capitale o ridotto ogni rischio. Leggere insieme importo del CET1, RWA, raccordo con il bilancio e requisiti effettivi permette di capire da dove proviene il cambiamento.

Fonti e riferimenti

Riferimenti primari: CRR, regolamento (UE) n. 575/2013, articoli 25–29, 32–41, 48–50 e 92; EBA, Q&A 2018_3821, sulle condizioni per includere gli utili infrannuali; BCE, quadro patrimoniale bancario europeo, 13 maggio 2026. Per i principi internazionali: BCBS, CAP10.