Capitale Tier 1: composizione, calcolo e differenze con il CET1

Il capitale Tier 1 è l’aggregato dei fondi propri bancari formato dal capitale primario di classe 1, o CET1, e dal capitale aggiuntivo di classe 1, o AT1. Nel quadro prudenziale è capitale destinato ad assorbire perdite in continuità aziendale. Non coincide quindi con il solo capitale azionario, né con l’insieme delle obbligazioni che vengono chiamate “Tier 1”.

La distinzione conta quando si legge il bilancio o il rapporto di vigilanza di una banca: lo stesso ammontare di Tier 1 può essere composto da quantità diverse di CET1 e AT1. Il totale informa sulla dotazione complessiva di primo livello; la composizione permette di capire quali risorse la sostengono. Questa guida riguarda le banche nel quadro europeo del CRR, non la classificazione dei fondi propri delle assicurazioni.

Tier 1 = CET1 + AT1

L’articolo 25 CRR stabilisce la relazione Tier 1 = CET1 + Additional Tier 1. Si sommano gli importi riconosciuti dopo gli aggiustamenti prudenziali pertinenti alle rispettive categorie. Se i dati di partenza sono già al netto delle deduzioni, sottrarle di nuovo porterebbe a sottostimare il capitale.

Il CET1 è la componente di qualità più elevata: comprende strumenti di capitale ammissibili, utili e riserve riconoscibili, dopo filtri e deduzioni. È la componente che assorbe per prima le perdite. Il dettaglio degli utili infrannuali, delle riserve di valutazione e delle deduzioni appartiene al calcolo del CET1, non a una definizione alternativa dell’intero Tier 1.

L’AT1 aggiunge strumenti che rispettano condizioni prudenziali proprie, con i relativi sovrapprezzi e aggiustamenti. Non ogni debito subordinato è AT1. A seconda della struttura e delle condizioni applicabili, l’assorbimento del capitale può avvenire attraverso conversione o svalutazione: non significa che ogni perdita ordinaria converta automaticamente tutti gli strumenti AT1 in azioni. I meccanismi degli strumenti contingenti sono approfonditi nella guida ai CoCo e agli strumenti AT1.

Che cosa significa capitale going-concern

La funzione del Tier 1 è sostenere la capacità della banca di continuare a operare mentre assorbe perdite. È una funzione patrimoniale, non la promessa che qualsiasi crisi sia evitabile. I diversi elementi non subiscono necessariamente la stessa perdita nello stesso istante: il CET1 e gli strumenti AT1 hanno caratteristiche e meccanismi differenti.

Anche la distanza dal capitale di bilancio va mantenuta chiara. Una voce iscritta nel patrimonio netto non è automaticamente riconosciuta integralmente nei fondi propri; uno strumento qualificato come debito può, a determinate condizioni, contribuire al capitale prudenziale. Il riconoscimento dipende dalle regole e dalle caratteristiche dello strumento, non dal suo nome commerciale.

Come si calcola il Tier 1 ratio

La relazione è Tier 1 ratio = capitale Tier 1 / totale delle esposizioni al rischio × 100. Il denominatore è la misura prudenziale delle esposizioni al rischio, spesso indicata come RWA. Non è il totale delle attività contabili e non coincide con la misura di esposizione usata per il leverage ratio. Il Tier 1 è anche il numeratore del leverage ratio, che lo rapporta a una misura complessiva di esposizione non ponderata per il rischio: il minimo di Primo Pilastro è 3%, distinto dagli eventuali requisiti aggiuntivi.

Il CET1 ratio usa lo stesso tipo di denominatore ma un numeratore più ristretto. Il Total Capital ratio aggiunge invece il capitale Tier 2. Confrontare i tre coefficienti aiuta a distinguere quanto capitale sia CET1, quanto derivi da AT1 e quanto appartenga al livello supplementare Tier 2. Non sono tre percentuali da sommare tra loro.

Un esempio: stesso rischio, composizione diversa

Consideriamo una banca ipotetica con 12 miliardi di CET1, 3 miliardi di AT1 e 100 miliardi di RWA. Assumiamo che gli importi siano già quelli riconosciuti dalla vigilanza, con identico perimetro e dopo gli aggiustamenti. Il Tier 1 è 15 miliardi: il CET1 ratio è 12%, mentre il Tier 1 ratio è 15%. I tre punti percentuali di differenza riflettono in questo esempio l’AT1.

Se una perdita di 2 miliardi riduce interamente il CET1, e per isolare l’effetto manteniamo invariati AT1 e RWA, il CET1 scende a 10 miliardi e il Tier 1 a 13. I coefficienti diventano rispettivamente 10% e 13%. L’esempio mostra il legame tra componente e aggregato; non riproduce tutte le variazioni fiscali, contabili o prudenziali che una perdita può generare in una banca reale.

Il minimo del 6% non esaurisce i requisiti

Nel CRR il minimo di Primo Pilastro è 6% per il Tier 1 ratio, accanto a 4,5% per il CET1 ratio e 8% per il Total Capital ratio. Sono requisiti collegati sulla qualità e sulla quantità del capitale, non obblighi di emettere necessariamente una quota fissa di AT1 e una quota fissa di Tier 2. Capitale di qualità più elevata può contribuire a soddisfare i requisiti dei livelli più ampi.

Queste soglie non sono però il requisito complessivo di ogni banca. Occorre considerare i requisiti aggiuntivi e i buffer applicabili, distinguendoli anche dalle aspettative di vigilanza non vincolanti della Pillar 2 guidance. Un coefficiente superiore al solo minimo di Primo Pilastro non basta quindi a dichiarare disponibile tutto lo scarto per dividendi, riacquisti di azioni o nuova crescita.

Come leggere un cambiamento del coefficiente

Prima di attribuire un miglioramento al rafforzamento patrimoniale, conviene separare numeratore e denominatore. Il ratio può salire perché aumenta il capitale riconosciuto oppure perché diminuiscono gli RWA. A sua volta, un aumento del Tier 1 ottenuto attraverso AT1 non modifica il CET1 nello stesso modo di utili trattenuti ammissibili o di un aumento di capitale ordinario.

Il confronto richiede infine la stessa data e lo stesso perimetro: dato individuale o consolidato, applicazione transitoria o fully loaded e criteri coerenti di riconoscimento. Il Tier 1 resta una misura importante della capacità patrimoniale, ma non sostituisce l’analisi di liquidità, qualità degli attivi e rischi della banca.

Fonti e riferimenti

Riferimenti: CRR, regolamento (UE) n. 575/2013, articoli 25, 50–61, 92 e 429; BCBS, CAP10, composizione e funzione dei fondi propri; BCE, quadro patrimoniale bancario europeo, 13 maggio 2026; BCE, leverage ratio e requisiti aggiuntivi.