Il termine laddering non indica la stessa condotta in tutte le norme. Nelle contestazioni statunitensi sulle IPO descrive l’assegnazione di azioni collegata alla promessa o all’induzione di comprarne altre sul mercato subito dopo l’offerta. Nel diritto dell’Unione europea indica invece un’allocazione usata per incentivare il pagamento di commissioni sproporzionate su servizi non collegati all’emissione. La differenza conta: non si può trasferire la definizione o la qualificazione giuridica statunitense a un’offerta italiana.
Che cosa è stato contestato negli Stati Uniti?
Un intermediario può far dipendere una buona assegnazione dall’impegno del cliente a comprare ulteriori azioni dopo l’avvio degli scambi. Gli acquisti così sollecitati possono far apparire la domanda più forte di quanto sia. La SEC ha contestato a due intermediari tentativi di indurre assegnatari a comprare nell’aftermarket durante il periodo ristretto della distribuzione, ai sensi della Rule 101 di Regulation M. Non occorre assumere che ogni manifestazione di interesse per acquisti successivi sia un accordo vietato.
Che cosa significa nella disciplina europea?
L’articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2017/565 chiama laddering l’allocazione che incentiva commissioni sproporzionatamente alte per servizi estranei all’emissione; tratta separatamente l’allocazione condizionata a ordini futuri o all’acquisto di altri servizi. Per valutare una condotta concreta vanno dunque identificati l’accordo, il mercato e la norma applicabile.
In cosa differisce dal bookbuilding?
Nel bookbuilding l’intermediario raccoglie indicazioni e ordini relativi all’offerta per stimare domanda e prezzo. Il problema nasce quando l’allocazione diventa la contropartita di ordini o commissioni estranei a quella valutazione. Il flipping riguarda invece la rivendita rapida di azioni già assegnate.