Nella teoria dei titoli di credito, la letteralità riguarda il modo in cui il documento determina il contenuto del diritto cartolare: quale prestazione è descritta, entro quali limiti e con quali modalità. Serve a capire che cosa si può ricavare dal documento quando lo si riceve e lo si presenta per ottenere la prestazione.
Il documento rende conoscibile la prestazione anche quando il titolo passa a una persona diversa da quelle che hanno dato origine all’operazione. La letteralità tutela inoltre il debitore: la richiesta va confrontata con il contenuto dell’impegno documentato. Questo non esclude ogni altra possibile difesa. Le questioni legate agli accordi originari vanno distinte dalla lettura del titolo, come si vede nel rapporto fondamentale.
Che cosa descrive la letteralità completa
La distinzione dottrinale fra letteralità completa e incompleta, detta anche diretta e indiretta, riguarda l’autosufficienza del documento. Nella letteralità completa gli elementi della prestazione risultano dal titolo stesso, senza rinvio a un distinto documento per precisarne il contenuto.
“Completa” non significa che il titolo sia sottratto alla legge. Le regole sulla validità, sulla legittimazione e sull’esercizio del diritto restano questioni da esaminare secondo la disciplina applicabile. Il termine descrive il ruolo del documento nella determinazione della prestazione, non una garanzia che chiunque possieda materialmente il foglio possa riscuotere quanto vi è scritto.
Quando la letteralità è incompleta
Nella letteralità incompleta il titolo rinvia a un altro atto o documento per precisare il contenuto del diritto. Il criterio distintivo è questo rinvio documentale: non il fatto che anche il titolo completo sia soggetto alla legge.
Si confrontino, per esempio, un titolo che riporta per intero gli elementi della prestazione e uno che rinvia a un separato atto per precisarne l’importo o la scadenza. Nel secondo caso la lettura richiede anche l’atto richiamato. Vanno quindi individuati il documento di rinvio e la sua funzione, senza confondere tale verifica con la semplice applicazione delle norme al titolo.
Perché completa/incompleta e causale/astratto non coincidono automaticamente
Le due distinzioni dottrinali osservano aspetti diversi. Completa e incompleta riguardano come si determina il contenuto del diritto. Causale e astratto riguardano invece il rapporto tra il titolo e la causa che ne spiega l’emissione.
Per collegare le due classificazioni occorre guardare al titolo concreto: un rinvio ad altro documento e la riconoscibilità del rapporto causale non sono criteri intercambiabili. Leggere “completa” come sinonimo necessario di “astratto”, o “incompleta” come sinonimo necessario di “causale”, può quindi far perdere questa distinzione. L’esistenza di una causa e il richiamo a un documento esterno non sono, da soli, la stessa informazione.
Quando si analizza un titolo concreto conviene dunque tenere distinte tre verifiche: che cosa risulta dal documento, quali elementi esterni possono integrarlo e chi è legittimato a esercitare il diritto. La prima riguarda direttamente la letteralità; le altre impediscono di trasformare la lettura del testo in una conclusione automatica sulla validità o sull’esigibilità della pretesa.