Quando una banca controparte non ha una valutazione utilizzabile di un’agenzia nominata, l’esposizione non diventa automaticamente né “investment grade” né “default”. Nel metodo standardizzato del CRR la domanda è più precisa: quali condizioni consentono di assegnarle il Grade A o il Grade B e quale trattamento si applica se nessuno dei due è giustificato?
La risposta sta nell’articolo 121 del CRR nel testo consolidato vigente, nella formulazione risultante dal CRR3 e applicabile dal 1° gennaio 2025. Nel lessico di Basilea, l’approccio corrispondente è lo Standardised Credit Risk Assessment Approach (SCRA); per le esposizioni considerate qui, il riferimento giuridico resta il CRR. Il perimetro dell’articolo 121 riguarda le esposizioni verso istituzioni per le quali non è disponibile una valutazione creditizia di una nominated ECAI. La classificazione si svolge sull’esposizione prudenziale e sulle informazioni disponibili al soggetto finanziatore: non è un rating commerciale attribuito alla banca e non sostituisce la valutazione interna del rischio.
Per la distinzione tra rating ECAI, Credit Quality Step e peso regolamentare, resta utile il quadro generale su ECAI e mapping CQS nel CRR. Qui il punto di partenza è diverso: che cosa deve verificare il finanziatore quando manca un assessment ECAI utilizzabile?
Prima la prova, poi il grade
La classificazione richiede due prospettive complementari. Da un lato occorre raccogliere elementi sulla capacità della controparte e sul rispetto dei requisiti prudenziali. Dall’altro, la banca che eroga o detiene l’esposizione deve applicare la propria valutazione creditizia. L’articolo 121 richiama a questo scopo l’articolo 79 della CRD: le metodologie interne non possono affidarsi in modo esclusivo o meccanico ai rating esterni e devono considerare le informazioni rilevanti sul debitore.
Per il Grade A, le informazioni sui requisiti di capitale devono essere pubblicamente divulgate oppure rese altrimenti disponibili all’istituzione finanziatrice. La pubblicazione Pillar 3 può quindi essere una fonte, ma la norma non la indica come unico canale. L’assenza di un dato da una pagina pubblica, da sola, non esaurisce la verifica: bisogna considerare anche le informazioni legittimamente disponibili al finanziatore e le condizioni specifiche dell’esposizione.
Il processo dovrebbe registrare quale informazione è stata usata, a quale periodo si riferisce, quali requisiti copre e come la valutazione del finanziatore ha trattato eventuali segnali contrari. Una tabella di soglie non basta se i dati non sono confrontabili o se una criticità qualitativa cambia il giudizio sulla capacità di rimborso.
Come distinguere Grade A, B e C
Il Grade A richiede che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’articolo 121(1)(a). La banca deve avere capacità adeguata di pagare puntualmente capitale e interessi per la vita attesa dell’esposizione, anche al variare del ciclo economico e delle condizioni operative. Deve inoltre rispettare i requisiti patrimoniali elencati dalla norma, incluso il requisito combinato di riserva di capitale, quando applicabile. Le informazioni su tale conformità devono essere pubbliche o comunque disponibili al finanziatore; infine, la valutazione ai sensi della CRD non deve aver evidenziato il mancato rispetto delle condizioni rilevanti.
Il Grade B non è semplicemente un Grade A con un margine di sicurezza più basso. La norma descrive un’istituzione esposta a un rischio di credito sostanziale, con capacità di rimborso dipendente da condizioni economiche o operative stabili o favorevoli, ma che rispetta i requisiti patrimoniali specificamente elencati per il Grade B. Anche qui le informazioni devono essere pubbliche o rese disponibili e la valutazione del finanziatore non deve aver rilevato che le condizioni indicate non sono soddisfatte. Il testo del Grade B non ripete la condizione sul combined buffer richiesta nella lettera dedicata al Grade A: le due verifiche non vanno fuse in un’unica checklist.
Il Grade C si applica quando l’esposizione non è assegnata al Grade A o B. Si applica inoltre se ricorre una delle condizioni specifiche della norma: rischi di default rilevanti e margini di sicurezza limitati; condizioni economiche, finanziarie o operative avverse che rendono molto probabile o hanno già prodotto l’incapacità di adempiere; oppure, quando la legge richiede bilanci sottoposti a revisione, un giudizio avverso o un dubbio sostanziale sulla continuità aziendale espresso nei documenti di audit negli ultimi dodici mesi.
Questa struttura evita due scorciatoie opposte. Il Grade C non è riservato soltanto alle banche già in default o in distress conclamato, perché può derivare anche dal mancato soddisfacimento delle condizioni necessarie per A o B. Ma non va neppure assegnato sulla sola base dell’assenza di un documento pubblico, senza verificare se l’informazione sia stata resa disponibile per altra via o se ricorra una specifica eccezione normativa.
Dalla classificazione al risk weight
Il grade non determina sempre lo stesso peso: l’articolo 121 distingue il trattamento ordinario da quello per esposizioni di breve termine e da una condizione preferenziale specifica per alcune esposizioni Grade A. La scadenza originaria conta, così come la natura transfrontaliera del movimento di beni nel caso della finestra semestrale.
| Grade | Tabella ordinaria | Breve termine nei casi previsti | Trattamento Grade A con soglie aggiuntive |
|---|---|---|---|
| A | 40% | 20% | 30% se non breve termine, CET1 ≥ 14% e leverage ratio ≥ 5% |
| B | 75% | 50% | — |
| C | 150% | 150% | — |
La disciplina di breve termine riguarda esposizioni con scadenza originaria pari o inferiore a tre mesi; la soglia può arrivare a sei mesi per esposizioni che derivano dal movimento di beni attraverso frontiere nazionali. “Trade finance” è una categoria di mercato più ampia della condizione descritta in questa seconda ipotesi: non basta apporre quell’etichetta all’operazione per usare la finestra semestrale.
Il 30% per il Grade A è un caso distinto: si applica a esposizioni che non rientrano nel breve termine e richiede contemporaneamente un rapporto CET1 almeno pari al 14% e un leverage ratio almeno pari al 5%. Se manca anche una sola soglia, non si applica questa ponderazione preferenziale; si torna al peso pertinente previsto dalla norma.
La condizione valutaria non è un “soft cap” generale
L’ultimo passaggio dell’articolo 121(3) stabilisce un limite inferiore per alcune esposizioni in valuta o contabilizzate tramite una succursale in un’altra giurisdizione. In sintesi, quando la valuta dell’esposizione non coincide con la valuta domestica della giurisdizione in cui l’istituzione è costituita — oppure si applicano le specifiche condizioni relative alla succursale estera — il risk weight non può scendere sotto quello previsto per l’esposizione verso il governo centrale del Paese di costituzione dell’istituzione. La norma prevede un’eccezione per determinate esposizioni non superiori a un anno derivanti da elementi contingenti autoliquidanti legati al commercio e al movimento transfrontaliero di beni.
È quindi più preciso parlare di un floor condizionato che di un “soft cap sovrano” applicabile a tutte le esposizioni unrated. Il test valutario e quello della succursale vanno verificati sull’esposizione concreta, mantenendo separato il passaggio dalla classificazione A/B/C al possibile limite inferiore.
Le due eccezioni che cambiano la raccolta dei dati
La norma prevede un caso distinto per le finanziarie trattate come istituzioni ai sensi dell’articolo 119(5) CRR: per verificare i requisiti prudenziali, il finanziatore deve considerare requisiti comparabili. Non è una regola generale che consente di assimilare qualunque intermediario a una banca; dipende dalla specifica classificazione normativa dell’entità.
Un’altra particolarità emerge quando all’istituzione unrated è stata concessa una deroga ai requisiti individuali ai sensi dell’articolo 7 CRR. In questo perimetro ristretto, una risposta finale dell’EBA consente di valutare il rispetto di un requisito oggetto di waiver facendo riferimento alla situazione consolidata della capogruppo nello Stato membro, alle condizioni descritte nell’interpretazione. La risposta chiarisce che rileva anche la disponibilità effettiva del supporto infragruppo e l’assenza di impedimenti alla tempestiva trasferibilità di fondi o al rimborso delle passività.
Questo chiarimento non trasforma il consolidato di gruppo in un sostituto ordinario dei dati della controparte. È un’interpretazione riferita alla deroga dell’articolo 7 e alle sue condizioni; l’EBA precisa inoltre che le risposte del Single Rulebook Q&A non hanno forza vincolante di legge. Il caso va pertanto documentato come eccezione interpretativa, non generalizzato a ogni controllata o a ogni banca priva di disclosure individuale.
Una procedura di controllo ripetibile
- Verificare il trigger. Accertare che non sia disponibile una valutazione creditizia di una nominated ECAI utilizzabile per l’esposizione.
- Raccogliere gli elementi pertinenti. Collegare i dati di capitale e gli altri requisiti alla stessa entità, al periodo corretto e alla base di calcolo richiesta.
- Valutare la capacità di rimborso. Separare gli elementi che supportano una capacità robusta attraverso il ciclo da quelli che presuppongono condizioni favorevoli o segnalano distress.
- Applicare la valutazione del finanziatore. Considerare le informazioni rilevanti secondo la CRD, senza affidarsi meccanicamente a un rating esterno o alla sua assenza.
- Assegnare A, B o C. Verificare tutte le condizioni richieste per A o B; in mancanza, applicare la disposizione C e controllare le condizioni di distress elencate.
- Determinare il peso. Distinguere tabella ordinaria, scadenza originaria, eventuale movimento transfrontaliero di beni, soglie speciali Grade A e condizione valutaria/di succursale.
- Conservare la traccia. Registrare dati, fonte, data, giudizio interno, grade, peso e ogni eccezione applicata, così che la decisione sia riproducibile in revisione.
La classificazione è una decisione prudenziale circoscritta, non un giudizio assoluto sulla solvibilità della banca. La stessa controparte può soddisfare il test su una base informativa e non su un’altra; la ponderazione dipende poi da scadenza, valuta e condizioni dell’esposizione. Separare questi passaggi rende più leggibile sia il razionale del grade sia il calcolo che ne deriva.
Fonti normative essenziali
- Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), testo consolidato al 1° gennaio 2026, in particolare articolo 121 e rinvii agli articoli 7, 92 e 119.
- Regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3), che ha sostituito il precedente articolo 121.
- Direttiva 2013/36/UE (CRD), articolo 79, sulle metodologie interne e la valutazione del rischio di credito.
- EBA Single Rulebook Q&A 2025_7363, limitata al caso di waiver individuale ai sensi dell’articolo 7 CRR.