Stock Option Pool per Startup ed ESOP: Funzionamento, Cap Table e Disciplina

Un piano di stock option può cambiare in modo sensibile la quota economica dei fondatori e degli investitori, ma il numero di opzioni indicato in una presentazione non basta per capire quanta parte della società venga riservata alle persone che entreranno in futuro. Per leggere una cap table servono almeno tre distinzioni: quote o azioni già emesse, opzioni già assegnate e riserva ancora disponibile.

In Italia, “ESOP” e “option pool” sono espressioni usate nella prassi, non il nome di un unico strumento societario con regole identiche per ogni impresa. Il piano concreto dipende dalla forma della società, dallo statuto, dalle delibere e dai documenti assegnati ai beneficiari. Per questo una percentuale, un calendario di vesting o una formula di diluizione non possono essere trattati come standard legali universali.

Che cosa rappresenta un option pool

L’option pool è una riserva di capacità per assegnare diritti su strumenti partecipativi o su quote e azioni, secondo il percorso consentito alla società e quanto previsto dal piano. Non è necessariamente una classe di partecipazioni già emessa. Finché un’opzione non viene esercitata e le partecipazioni non sono emesse o trasferite secondo la struttura adottata, il beneficiario non coincide automaticamente con un socio titolare della quota corrispondente.

La riserva non va confusa con le opzioni già assegnate. Una cap table può distinguere tra:

  • partecipazioni già emesse e intestate ai soci;
  • opzioni già assegnate, che possono essere maturate o non ancora maturate;
  • riserva non assegnata, ancora disponibile per future concessioni;
  • altri strumenti o diritti che la convenzione fully diluted scelta include, come warrant o convertibili.

Il denominatore fully diluted non è una fotografia delle sole partecipazioni già emesse. È una convenzione di calcolo che simula l’effetto di determinate opzioni e diritti, secondo le regole concordate. Perciò due cap table riferite alla stessa società possono mostrare percentuali diverse se una include la riserva non assegnata o strumenti convertibili e l’altra no. Prima di confrontare percentuali, va letto che cosa entra nel denominatore.

Dall’assegnazione all’esercizio

Un piano può prevedere condizioni di maturazione nel tempo, obiettivi o altri eventi. Il vesting descrive il modo in cui il diritto matura secondo i documenti del piano; non significa, da solo, che siano già state emesse partecipazioni. Anche dopo la maturazione, l’esercizio può richiedere un pagamento, una comunicazione entro un termine e un passaggio societario ulteriore. Solo dopo l’esercizio e l’attuazione della struttura prevista si determina quale partecipazione il beneficiario riceve e con quali diritti.

È quindi utile tenere separati quattro passaggi: concessione dell’opzione, maturazione, esercizio e attribuzione o trasferimento della partecipazione. Il piano deve chiarire prezzo di esercizio, scadenza, trattamento delle opzioni non esercitate, eventi di liquidità e conseguenze dell’uscita del beneficiario. Queste condizioni sono contrattuali e societarie: non esiste una regola generale per cui ogni piano debba avere quattro anni di vesting, un cliff di un anno o lo stesso trattamento dei leaver.

La cap table dovrebbe inoltre distinguere il numero massimo di opzioni autorizzate, quelle già assegnate e quelle effettivamente esercitate. Se una società mostra solo una percentuale aggregata, il lettore non può capire quanta parte sia stata promessa, quanta sia ancora libera e quanta abbia già prodotto partecipazioni.

Come leggere la diluizione in un esempio

Consideriamo un esempio puramente illustrativo, costruito con una convenzione fully diluted esplicita. Prima del nuovo investimento la società ha 8 milioni di azioni emesse, 1 milione di opzioni già assegnate e 1 milione di opzioni non assegnate. Il denominatore pre-money è quindi di 10 milioni di unità fully diluted. Il term sheet fissa una valutazione pre-money di 8 milioni di euro e un investimento di 2 milioni.

Con queste ipotesi, il prezzo implicito per unità fully diluted è 8 milioni diviso 10 milioni, cioè 0,80 euro. L’investitore riceve 2,5 milioni di nuove azioni, perché l’investimento di 2 milioni viene diviso per 0,80 euro. Dopo l’investimento il denominatore fully diluted è 12,5 milioni:

Voce dopo l’investimento
Unità
Quota fully diluted
Azioni già emesse prima del round
8,00 milioni
64,0%
Opzioni già assegnate, non esercitate
1,00 milione
8,0%
Riserva non assegnata
1,00 milione
8,0%
Nuove azioni dell’investitore
2,50 milioni
20,0%
Totale fully diluted
12,50 milioni
100,0%

La tabella non afferma che le opzioni non esercitate siano già azioni in circolazione. Le conta nel denominatore perché l’esempio ha dichiarato questa convenzione. Se il term sheet usasse un perimetro diverso, cambierebbero prezzo, numero di nuove azioni e percentuali. Anche il valore economico del piano dipenderebbe dal prezzo di esercizio, dalle condizioni di maturazione e dal valore futuro della società: la percentuale fully diluted non è una promessa di valore monetario.

Che cosa si intende per “option pool shuffle”

Il cosiddetto option pool shuffle descrive l’effetto di negoziare la riserva prima o dopo il round. Non è una formula legale unica: è il risultato aritmetico delle definizioni del term sheet, soprattutto di valutazione pre-money, numero di unità fully diluted, dimensione della riserva e prezzo per azione.

Riprendiamo lo stesso esempio e supponiamo che, prima del round, il pool totale venga aumentato da 2 a 3 milioni di opzioni, aggiungendo un milione alla riserva non assegnata. Se il term sheet mantiene la valutazione pre-money a 8 milioni e inserisce tutto il nuovo pool nel denominatore pre-money, le unità pre-money diventano 11 milioni. Il prezzo implicito scende a circa 0,7273 euro; un investimento di 2 milioni genera circa 2,75 milioni di nuove azioni. Il denominatore post-money diventa 13,75 milioni. In queste condizioni, le 8 milioni di azioni già emesse rappresentano circa il 58,2%, il pool complessivo 3 milioni circa il 21,8% e l’investitore il 20%.

Il confronto con il caso precedente mostra perché la dimensione del pool e il momento in cui viene ampliato contano per la diluizione. Non dimostra che l’aumento debba ricadere sempre sui fondatori: un accordo diverso può cambiare il denominatore, il prezzo o la ripartizione dell’effetto. Per valutare un term sheet occorre ricalcolare l’esempio usando le sue definizioni, senza applicare una percentuale o una formula trovata altrove come se fosse universale.

Come dimensionare la riserva senza usare percentuali automatiche

Un pool adeguato parte dai ruoli che la società prevede di coprire, dal livello di seniority, dai tempi di assunzione e dalle assegnazioni già promesse. La domanda utile non è “qual è la percentuale standard?”, ma “quale riserva serve per le assunzioni previste prima del prossimo finanziamento e quale effetto avrà sul denominatore concordato?”.

Una stima operativa dovrebbe rendere visibili almeno:

  • le assunzioni previste e il momento in cui si intendono effettuare;
  • le opzioni già assegnate, distinguendo quelle maturate da quelle ancora soggette a condizioni;
  • la parte non assegnata che rimane disponibile;
  • la convenzione fully diluted usata in ciascun calcolo;
  • l’effetto del pool prima e dopo il round sul prezzo e sulle percentuali dei soci.

Un pool sovradimensionato può trasferire diluizione ai soci attuali senza un piano di assunzioni corrispondente. Un pool troppo piccolo può invece rendere necessario rinegoziare la riserva al round successivo, quando le parti possono attribuire a quell’aumento un costo diverso. La stima dovrebbe perciò essere collegata a un piano di hiring concreto e aggiornata quando cambiano tempi o fabbisogni.

La forma societaria cambia il percorso

La parola “stock option” non risolve come attribuire diritti in una società italiana. Una S.r.l. usa quote e regole diverse da una S.p.A.; la delibera, lo statuto e lo strumento adottato determinano come il piano può essere attuato. Per esempio, l’articolo 2481-bis del Codice civile disciplina gli aumenti di capitale della S.r.l. mediante nuovi conferimenti: in via generale riconosce ai soci il diritto di sottoscrivere l’aumento in proporzione alle partecipazioni, mentre l’offerta a terzi dipende dalle previsioni statutarie e comporta le conseguenze previste dalla norma, tra cui il diritto di recesso del socio dissenziente nei casi indicati dalla legge. Non è quindi corretto descrivere l’esclusione dei diritti dei soci come una scelta sempre libera e priva di condizioni. Codice civile, art. 2481-bis.

Per le startup innovative che possiedono i requisiti di legge, il D.L. 179/2012 prevede regole societarie e strumenti di incentivazione specifici. Per le PMI innovative qualificate, il D.L. 3/2015, art. 4, comma 9, rende applicabili gli articoli 26 e 27 del D.L. 179/2012. Su un piano distinto, il D.L. 50/2017, art. 57, ha sostituito con riferimenti alle PMI quelli alle startup innovative nei soli commi 2, 5 e 6 dell’articolo 26: non ha esteso indistintamente l’intera disciplina a ogni impresa.

Una delle regole interessate è quella dell’articolo 26, comma 6. Per le PMI costituite come S.r.l., il divieto dell’articolo 2474 del Codice civile sulle operazioni della società sulle proprie partecipazioni non si applica quando l’operazione attua un piano di incentivazione che assegna quote a dipendenti, collaboratori, amministratori o prestatori d’opera e servizi, anche professionali. È una deroga circoscritta al tipo di società, al piano e ai destinatari previsti dalla norma; non è una regola generale per ogni startup o piano. Stato dell’emittente, destinatari, strumento e delibere vanno quindi verificati rispetto alla disposizione applicabile. D.L. 179/2012, artt. 25–27; D.L. 3/2015, art. 4, comma 9; D.L. 50/2017, art. 57.

Prima di promettere opzioni, la società deve quindi verificare quale percorso societario è disponibile per la propria forma, se lo statuto lo consente, quali delibere servono e come saranno documentati i diritti assegnati. Un piano usato da una società statunitense non diventa applicabile in Italia solo traducendone i termini; anche gli adempimenti e le implicazioni fiscali vanno ricondotti alle regole italiane e alla situazione concreta.

Fiscalità: la regola speciale è condizionata

L’articolo 27, comma 1, del D.L. 179/2012 riguarda strumenti finanziari, diritti o incentivi assegnati da startup innovative e incubatori certificati ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, oltre all’esercizio dei relativi diritti di opzione. Nei limiti indicati dalla norma, il reddito di lavoro non concorre al reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi se gli strumenti o diritti non sono riacquistati dall’emittente o dai soggetti collegati indicati dalla legge. In caso di cessione in violazione di questa condizione, il reddito di lavoro precedentemente escluso è assoggettato a tassazione nel periodo in cui avviene la cessione. Il comma 2 circoscrive inoltre l’esenzione ad azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla startup o dall’incubatore con cui intercorre il rapporto, oppure da società direttamente controllate. L’articolo non istituisce un’esenzione generale per qualsiasi startup o piano. Per le PMI innovative qualificate si applica l’estensione prevista dal D.L. 3/2015, art. 4, comma 9. Le plusvalenze successive seguono i regimi ordinariamente applicabili, senza un’aliquota universale ricavabile dalla sola esistenza dell’opzione.

Prima di definire il trattamento fiscale vanno verificati destinatario, emittente, strumento, momento dell’assegnazione e dell’eventuale esercizio, condizioni di legge e modalità di cessione. Il piano non dovrebbe promettere un risultato fiscale certo senza questa analisi; qui la descrizione resta generale e non sostituisce la verifica professionale del caso concreto. D.L. 179/2012, art. 27; TUIR, art. 51.

Infine, gli incentivi basati su quote o strumenti finanziari non vanno confusi con il work-for-equity, che riguarda l’apporto di prestazioni d’opera o servizi, anche professionali, secondo il distinto perimetro previsto dall’articolo 27, comma 4. Anche la disciplina prevista per categorie specifiche di imprese innovative richiede di distinguere i beneficiari e i rapporti considerati dalla legge, non di applicare un’unica etichetta a ogni forma di remunerazione.

Che cosa controllare prima di accettare o negoziare un piano

Un beneficiario dovrebbe chiedere quanti diritti gli sono assegnati, quale quota fully diluted rappresentano alla data di riferimento e quali elementi entrano nel denominatore. Poi dovrebbe verificare prezzo e scadenza di esercizio, calendario e condizioni di maturazione, eventi che accelerano o interrompono il vesting, trattamento in caso di uscita e conseguenze di un nuovo round. Per un fondatore o un investitore la verifica deve includere anche la parte del pool già impegnata e la riserva necessaria per le assunzioni future.

Una simulazione utile espone le ipotesi, non solo la percentuale finale: partecipazioni emesse, opzioni assegnate, riserva non assegnata, convertibili inclusi o esclusi, valutazione pre-money, investimento, prezzo per unità e dimensione del pool dopo il round. Se una di queste voci cambia, il calcolo va rifatto. La cap table è uno strumento decisionale soltanto quando il suo denominatore è leggibile e coerente con i documenti dell’operazione.

Il punto decisivo è la convenzione, non l’etichetta

Un option pool può aiutare una startup a competere per competenze che non potrebbe remunerare soltanto in denaro, ma il suo effetto dipende da ciò che è stato assegnato, da ciò che resta disponibile e da come la cap table tratta quei diritti. La percentuale da sola non dice se il piano sia generoso, sostenibile o diluitivo: servono termini, tempi, forma societaria e denominatore.

Prima di confrontare due proposte, conviene ricostruire le stesse voci con la stessa convenzione e distinguere ciò che è già emesso da ciò che è soltanto ipotizzato nel fully diluted. Così una trattativa sul pool diventa una decisione misurabile: si può vedere chi sostiene la diluizione, quale riserva serve davvero e quali condizioni restano da chiarire nei documenti societari e nel piano.