Capitale Tier 2 bancario: composizione, requisiti e computabilità

Il capitale Tier 2 è una componente dei fondi propri con cui una banca soddisfa i requisiti patrimoniali. Può comprendere strumenti di debito subordinato, ma non coincide con la somma di tutte le obbligazioni subordinate emesse: contano i requisiti di ammissibilità, l’importo ancora computabile e le deduzioni applicabili. Per questo due banche con lo stesso debito subordinato nominale possono riconoscere un ammontare diverso di capitale Tier 2.

Questa guida riguarda il capitale bancario nel quadro europeo del Capital Requirements Regulation (CRR). Non disciplina gli strumenti assicurativi. La prospettiva è quella della composizione dei fondi propri della banca; i diritti di chi acquista un titolo sono approfonditi nella guida alle obbligazioni subordinate Tier 2.

Capitale prudenziale e debito non sono la stessa cosa

Nel linguaggio comune, “capitale” può indicare il patrimonio netto contabile. Nel lessico prudenziale, invece, i fondi propri comprendono componenti con caratteristiche diverse: il Tier 1, formato da CET1 e Additional Tier 1, e il Tier 2. Un titolo può dunque essere un debito sul piano contrattuale e contribuire ai fondi propri ai fini di vigilanza. Questa qualificazione non lo trasforma automaticamente in un’azione e non rende equivalenti trattamento contabile, rating e computo prudenziale.

La distinzione serve a capire la funzione del vincolo. La banca raccoglie risorse attraverso un contratto; la vigilanza stabilisce se e in quale misura quelle risorse abbiano caratteristiche adatte ad assorbire perdite. L’ammissibilità non dipende soltanto dal nome del titolo o dalla dicitura “subordinato” nel prospetto.

Che cosa può entrare nel Tier 2

Gli articoli 62 e 63 CRR individuano gli elementi e le condizioni di riconoscimento. Vi rientrano gli strumenti ammissibili e, se rispettano i requisiti, i prestiti subordinati, insieme ai sovrapprezzi di emissione pertinenti. Non è quindi indispensabile che ogni risorsa riconosciuta derivi da un’obbligazione negoziabile.

La composizione non si esaurisce negli strumenti emessi. Il CRR ammette, alle condizioni e nei limiti relativi al metodo di calcolo del rischio di credito, alcune rettifiche generali per rischio di credito e l’eventuale eccedenza rilevante nel metodo IRB. Ciò non significa che ogni accantonamento o riserva contabile sia capitale Tier 2. Dall’insieme degli elementi riconosciuti vanno poi considerate le deduzioni previste: il dato finale non si ricava semplicemente leggendo il valore nominale delle emissioni in circolazione.

Perché la subordinazione da sola non basta

Tra le condizioni materiali rientrano l’emissione e il versamento effettivo dello strumento, il rispetto dei limiti relativi all’acquisto da parte della banca o di soggetti collegati e l’assenza di finanziamento diretto o indiretto dell’acquisto da parte della banca stessa. Il capitale deve rappresentare risorse effettivamente disponibili, non un rafforzamento circolare finanziato dall’emittente.

Il contratto deve inoltre rispettare la subordinazione richiesta e non essere accompagnato da garanzie o accordi che migliorino indebitamente il rango del credito. La durata originaria minima è di cinque anni; non vanno previsti incentivi vietati al rimborso anticipato. Sono soggetti a condizioni anche i diritti di accelerazione dei pagamenti e le opzioni di rimborso. Questi sono i principali criteri per comprendere la logica del riconoscimento, non una checklist legale esaustiva per qualificare una singola emissione.

La durata originaria va distinta da quella residua: un titolo emesso con durata decennale non perde il requisito originario quando gli restano tre anni. Cambia però la quota che può essere riconosciuta come capitale, perché la capacità di fornire risorse stabili si riduce avvicinandosi alla scadenza.

L’ammortamento prudenziale negli ultimi cinque anni

L’articolo 64 CRR distingue gli strumenti con durata residua superiore a cinque anni da quelli entrati negli ultimi cinque anni di vita contrattuale. In questo secondo periodo la quota riconoscibile si riduce proporzionalmente ai giorni residui. La base è il valore contabile di riferimento all’inizio dell’ultimo quinquennio, secondo la disciplina applicabile: non va sostituita automaticamente con un qualsiasi prezzo di mercato o con il nominale.

La relazione è: quota computabile = importo di riferimento × giorni residui / giorni dell’ultimo quinquennio. Si tratta di un calcolo su giorni effettivi; descriverlo come un taglio esatto e discontinuo del 20% a ogni anniversario è una semplificazione che può produrre valori diversi.

Un esempio ipotetico chiarisce il punto. Assumiamo un importo di riferimento di 100 milioni, tutti gli altri requisiti rispettati, inizio dell’ultimo quinquennio il 1° gennaio 2030 e scadenza il 1° gennaio 2035. Il periodo comprende 1.826 giorni. Al 1° gennaio 2033 ne restano 730: il calcolo è 100 × 730 / 1.826, pari a circa 39,98 milioni. Il risultato illustra il meccanismo, non è il dato patrimoniale di una banca reale.

La riduzione della quota computabile non è un rimborso né una svalutazione del credito del portatore. Nell’esempio, 39,98 milioni è la misura riconosciuta ai fini del capitale; il capitale da rimborsare contrattualmente segue le condizioni del prestito. Anche la quotazione di mercato è una grandezza diversa. Confondere questi tre piani porta a leggere l’ammortamento prudenziale come una perdita già subita dall’investitore.

Call e autorizzazione al rimborso

Se il contratto prevede una call, la banca può valutare il rimborso anticipato alle condizioni pattuite. La facoltà contrattuale non basta: il regime degli articoli 77 e 78 CRR richiede la preventiva autorizzazione dell’autorità competente e il rispetto delle condizioni prudenziali applicabili. Il rimborso prima di cinque anni è ammesso solo nelle fattispecie specifiche previste, non come facoltà libera della banca.

L’autorità considera, tra l’altro, la sostituzione con fondi propri di qualità uguale o superiore a condizioni sostenibili oppure l’adeguatezza del capitale residuo rispetto ai requisiti pertinenti. Le eccezioni entro i primi cinque anni non si riducono a una generica “call fiscale”: hanno condizioni proprie. Né la presenza dell’opzione né una convenienza economica percepita dall’emittente garantiscono quindi il rimborso alla prima data.

Quale ruolo ha nell’assorbimento delle perdite

Il Tier 2 integra i fondi propri e contribuisce al capitale totale; non sostituisce i requisiti da soddisfare con CET1 o Tier 1 e non rappresenta una quota autonoma fissa che ogni banca debba necessariamente emettere. Per conoscere il margine patrimoniale servono i requisiti effettivamente applicabili e gli importi riconosciuti dopo gli aggiustamenti, non solo l’ammontare raccolto.

Nel quadro europeo, i crediti derivanti da strumenti Tier 2 vengono dopo quelli che non derivano da elementi dei fondi propri, come il debito senior e senior non-preferred, e prima di AT1 e CET1. L’articolo 48, paragrafo 7, BRRD disciplina la priorità degli elementi dei fondi propri nella gerarchia nazionale di insolvenza. Per applicarla a un titolo concreto restano essenziali il regime nazionale, l’entità emittente e il contratto. Non è quindi corretto dire che il Tier 2 venga indistintamente dopo “tutti gli altri debiti”: anche strumenti AT1 che assumono forma di debito hanno un rango inferiore. I poteri di riduzione o conversione possono inoltre intervenire al punto di non sostenibilità della banca, senza attendere la normale liquidazione.

L’ammortamento del computo patrimoniale e la riduzione o conversione disposta per assorbire perdite restano operazioni diverse. Il primo modifica il capitale riconoscibile; la seconda può incidere direttamente sui diritti del portatore. Per valutare questi diritti occorre passare dalla classe prudenziale al contratto dello specifico bond Tier 2, considerando emittente, legge applicabile e clausole.

Riferimenti per approfondire

I riferimenti normativi sono il CRR, in particolare gli articoli 62–64, 71–72 e 77–78, e gli articoli 48, 59 e 60 della BRRD per i poteri di riduzione e conversione. Il capitolo CAP10 del Basel Framework chiarisce la logica del capitale ammissibile; è uno standard internazionale, da distinguere dalle norme europee applicabili.