Il capitale aggiuntivo di classe 1, o Additional Tier 1 (AT1), è una componente dei fondi propri prudenziali della banca. Insieme al CET1 forma il capitale Tier 1, destinato all’assorbimento delle perdite in continuità aziendale. Non coincide però né con il patrimonio netto contabile né con l’insieme indistinto delle obbligazioni subordinate emesse: per essere riconosciuto come AT1, uno strumento deve soddisfare requisiti specifici.
La prospettiva qui è quella della computabilità prudenziale. Per il funzionamento della cedola, della call e dei diritti di chi acquista il titolo, il riferimento è la guida ai bond AT1. Separare le due letture aiuta a comprendere perché una passività possa contribuire al capitale regolamentare senza diventare, per questo solo fatto, un’azione ordinaria.
Dagli strumenti emessi al capitale riconosciuto
L’articolo 51 CRR individua gli elementi AT1 negli strumenti di capitale che rispettano le condizioni dell’articolo 52 e nei relativi sovrapprezzi di emissione. L’articolo 61 definisce poi il capitale aggiuntivo di classe 1 dopo le deduzioni richiamate dall’articolo 56 e l’applicazione dell’articolo 79. La quantità riconosciuta non si ricava quindi sommando senza rettifiche il nominale di tutte le emissioni chiamate AT1.
Fra le deduzioni rilevano, nei rispettivi ambiti, le posizioni in strumenti AT1 propri e determinati investimenti in strumenti di soggetti del settore finanziario. Soglie, perimetro e condizioni vanno verificati sul caso concreto: questa descrizione non è un prospetto regolamentare di calcolo. Serve a distinguere le risorse raccolte sul mercato dall’importo effettivamente utilizzabile nei fondi propri, evitando anche di contare lo stesso strumento contemporaneamente come CET1 o Tier 2.
Il rapporto con il Tier 1 complessivo è additivo: Tier 1 è CET1 più AT1, nelle rispettive grandezze prudenziali. L’AT1 contribuisce ai requisiti che ammettono questa componente, ma non sostituisce il capitale primario di classe 1 necessario a soddisfare un requisito specifico CET1. Allo stesso modo, non si può dedurre dalla struttura dei minimi una quantità di AT1 che ogni banca debba necessariamente emettere: una composizione con più CET1 può coprire requisiti superiori secondo le regole applicabili.
Perché durata, cedole e subordinazione incidono sulla computabilità
La permanenza delle risorse è un requisito centrale. Gli strumenti devono essere perpetui, privi di scadenza contrattuale e di incentivi incompatibili al rimborso. Una call eventualmente prevista non può trasformarsi in un rimborso che il mercato sia autorizzato a considerare certo: l’esercizio richiede la preventiva autorizzazione dell’autorità competente e le condizioni patrimoniali applicabili. La regola ordinaria dei cinque anni va letta insieme alle specifiche eccezioni previste dal CRR.
Conta anche la libertà di preservare risorse attraverso le distribuzioni. Le cedole AT1 devono poter essere cancellate discrezionalmente, su base non cumulativa, senza che la cancellazione costituisca di per sé un evento di default. A questa libertà si aggiungono i limiti regolamentari ai pagamenti. Un obbligo di sostituire la cedola cancellata con un’altra forma di remunerazione sarebbe incompatibile con la funzione richiesta: non deve ricomparire sotto altra forma un pagamento che la banca deve poter eliminare.
Il rango è coerente con tale funzione: nell’insolvenza gli AT1 sono subordinati agli strumenti Tier 2. Il CRR richiede inoltre condizioni relative, fra l’altro, al versamento, al finanziamento dell’acquisto, alle garanzie e all’assenza di caratteristiche che migliorino indebitamente il rango o ostacolino la ricapitalizzazione. Sono requisiti cumulativi; la sola dicitura subordinato, o la sola durata perpetua, non certifica la computabilità.
Assorbire perdite non significa sempre convertirsi in azioni
L’articolo 52, paragrafo 1, lettera n), CRR richiede che i termini degli strumenti AT1 prevedano la svalutazione del capitale o la conversione in CET1 al verificarsi del trigger, senza limitare il requisito agli strumenti contabilizzati come passività. L’articolo 54 richiama il CET1 ratio che scende sotto il 5,125%, oppure sotto una soglia superiore specificata nei termini dello strumento. La soglia maggiore è stabilita nel contratto: non è una facoltà dell’emittente di cambiare arbitrariamente il meccanismo dopo l’emissione.
La distinzione fra conversione e write-down è sostanziale. Nella conversione si ricevono strumenti CET1 secondo i termini; nella svalutazione si riduce il nominale, con eventuali caratteristiche temporanee o permanenti. Non è quindi corretto dire che tutto il capitale aggiuntivo di classe 1 venga sempre trasformato in capitale primario. La meccanica è sviluppata nel presidio sui CoCo, sui trigger e sull’assorbimento delle perdite, mentre la categoria AT1 comprende soltanto gli strumenti che superano le condizioni di ammissibilità applicabili.
I poteri legali di svalutazione o conversione al punto di non sostenibilità sono un percorso distinto dalla soglia contrattuale. Il rango relativo del capitale ordinario e dell’AT1 va inoltre separato dal momento di attivazione del trigger: una clausola in continuità può incidere sull’AT1 mentre esiste ancora CET1 positivo. Descrivere l’AT1 come semplice cuscinetto che interviene soltanto dopo l’azzeramento di ogni capitale ordinario perderebbe questa differenza.
Tre qualificazioni che non si possono sostituire a vicenda
Nell’analisi di un’emissione, classificazione contabile, computabilità prudenziale e diritti contrattuali rispondono a domande diverse. La prima stabilisce come lo strumento viene rappresentato in bilancio; la seconda se e in quale misura concorre al capitale regolamentare; i terzi determinano che cosa può accadere ai pagamenti e al credito del portatore. L’etichetta AT1 non elimina nessuna di queste verifiche.
Per questo il valore nominale raccolto, il capitale prudenziale riconosciuto e il prezzo di mercato possono divergere senza contraddizione. Partire dal perimetro, applicare le condizioni di ammissibilità e considerare le deduzioni permette di leggere correttamente l’AT1 all’interno del Tier 1, senza confonderlo con un rendimento promesso o con una misura universale della solidità della banca.
Fonti primarie
Regolamento CRR, artt. 51–56, 61 e 77–79; Basel Framework, CAP10, criteri AT1; EBA, monitoraggio degli strumenti AT1. Lo standard di Basilea fornisce il quadro internazionale; le condizioni giuridiche e il calcolo di una banca europea dipendono dalla disciplina applicabile e dai termini dell’emissione.