Solvency II: cos’è, tre pilastri, SCR, MCR e indice di solvibilità

Un indice di copertura dello SCR, o Solvency ratio, del 150% non significa che una compagnia assicurativa abbia in cassa il 150% dei risarcimenti futuri. Significa che, alla data considerata e secondo le regole applicate, dispone di fondi propri ammissibili pari a una volta e mezza il proprio requisito patrimoniale di solvibilità, lo SCR. Per capire quanto sia informativo quel numero bisogna conoscere sia il capitale al numeratore sia i rischi e le ipotesi che determinano il denominatore.

Solvency II è il quadro prudenziale europeo per le imprese di assicurazione e riassicurazione che rientrano nel suo ambito di applicazione. Collega valutazione economica del bilancio, requisiti patrimoniali, governo dei rischi e trasparenza. Questa guida descrive il quadro applicabile al 18 ottobre 2026; la revisione con applicazione dal 30 gennaio 2027 va tenuta distinta, come chiarito nell’ultima sezione.

Perché il capitale è solo uno dei tre pilastri

Una compagnia incassa premi oggi e può dover pagare prestazioni molti anni dopo. Nel frattempo cambiano frequenza e costo dei sinistri, tassi d’interesse, valori degli investimenti e affidabilità delle controparti. Il capitale serve ad assorbire perdite inattese, ma non sostituisce una valutazione attendibile degli impegni né una gestione capace di riconoscere i rischi prima che si materializzino.

Il primo pilastro riguarda i requisiti quantitativi: valutazione di attività e passività, riserve tecniche, fondi propri, SCR e MCR. Il secondo riguarda governance e gestione dei rischi, inclusa l’autovalutazione ORSA. Il terzo comprende informativa al pubblico e segnalazioni alla vigilanza. La presentazione dell’IVASS aiuta a leggere questi elementi come parti dello stesso sistema: un rapporto patrimoniale favorevole non rende superflui gli altri controlli.

In Italia l’IVASS esercita la vigilanza nazionale; EIOPA contribuisce alla convergenza del quadro europeo. Il regime assicurativo resta distinto da quello bancario: le etichette Tier 1 e Tier 2 ricorrono in entrambi, ma criteri, limiti e denominatori non sono intercambiabili. Lo SCR non è una misura degli attivi ponderati per il rischio bancari.

Bilancio economico e riserve tecniche: che cosa viene valutato

Solvency II guarda ad attività e passività su una base economico-prudenziale. L’articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, nella versione consolidata pertinente richiama valori di scambio o trasferimento tra parti informate e consenzienti, in condizioni normali di mercato. Non significa che ogni voce abbia una quotazione osservabile. Inoltre, la compagnia non può ridurre il valore delle proprie passività semplicemente perché è peggiorato il proprio merito creditizio.

Questo bilancio non coincide automaticamente con quello civilistico o con il bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali. Le finalità e le regole di valutazione possono produrre differenze: partire dal patrimonio netto contabile e chiamarlo capitale Solvency II salta proprio la riconciliazione che serve al lettore.

Le riserve tecniche misurano gli impegni assicurativi e riassicurativi. Nel caso ordinario di calcolo separato comprendono la best estimate, ossia il valore attuale atteso dei flussi futuri necessari a regolare quegli impegni, e il risk margin, collegato al costo del capitale necessario a sostenerli nel trasferimento a un’altra impresa. Non sono una somma indifferenziata di “capitale di sicurezza”: lo SCR è un requisito distinto.

La relazione “riserve tecniche = best estimate + risk margin” ha una qualificazione importante. L’articolo 77 prevede un trattamento specifico per flussi replicabili in modo affidabile con strumenti finanziari dotati di valori di mercato attendibili: per quei flussi non è richiesto il calcolo separato delle due componenti. Nel caso numerico seguente assumiamo invece che il calcolo separato sia appropriato.

La best estimate è calcolata al lordo dei recuperi da riassicurazione e veicoli speciali. I recuperi si valutano separatamente, considerando tempi d’incasso e perdite attese da inadempimento della controparte. Una copertura riassicurativa non cancella quindi gli impegni verso gli assicurati né trasforma ogni credito di recupero in denaro immediatamente disponibile.

Fondi propri: disponibili non significa già ammissibili

I fondi propri di base, o basic own funds, comprendono l’eccedenza prudenziale delle attività sulle passività e le passività subordinate che soddisfano i requisiti applicabili, con gli aggiustamenti previsti. I fondi propri accessori, o ancillary own funds, riguardano invece elementi richiamabili per assorbire perdite, come determinati impegni vincolanti o garanzie: il loro computo richiede approvazione della vigilanza. Non sono semplicemente una seconda riserva di cassa.

La classificazione in Tier 1, Tier 2 e Tier 3 è un’altra distinzione. Dipende dalla qualità dell’assorbimento delle perdite, dalla disponibilità, dalla subordinazione e dalle caratteristiche dello strumento. Il nome commerciale “subordinato” non basta a stabilire il livello. Il Tier 1 comprende elementi di maggiore qualità; per alcune sue componenti, dette restricted, esistono ulteriori vincoli. Basic/ancillary e Tier 1/2/3 sono dunque due assi di classificazione, non sinonimi.

Dopo la classificazione occorre verificare l’ammissibilità rispetto al requisito da coprire. L’articolo 82 del regolamento delegato 2015/35 stabilisce limiti quantitativi diversi per SCR e MCR. La tabella riassume questi limiti generali; restano da rispettare le condizioni dei singoli strumenti e gli eventuali ulteriori aggiustamenti.

Limiti generali di ammissibilità: il denominatore conta
ElementoCopertura dello SCRCopertura del MCR
Tier 1Almeno il 50% dello SCR; ulteriori vincoli per le componenti restrictedAlmeno l’80% del MCR
Tier 2Insieme al Tier 3, non oltre il 50% dello SCRSolo fondi di base ammissibili, non oltre il 20% del MCR
Tier 3Strettamente inferiore al 15% dello SCR, entro il limite combinato con Tier 2Non ammesso
Fondi accessoriPossibile computo dopo approvazione, solo come Tier 2 o Tier 3 e nei rispettivi limitiNon ammessi

Le percentuali si riferiscono al requisito indicato, non genericamente al totale dei fondi propri. E “inferiore al 15%” non equivale a “pari al 15%”. Queste differenze diventano visibili quando un’impresa possiede molti strumenti di qualità inferiore: una parte può restare disponibile in senso patrimoniale senza poter essere utilizzata nel numeratore del rapporto considerato.

SCR e MCR: due requisiti con funzioni diverse

Il Solvency Capital Requirement è calibrato sul Value-at-Risk dei fondi propri di base al 99,5% su un anno, nell’ipotesi di continuità aziendale. Tiene conto dei rischi quantificabili cui è esposta l’impresa, inclusi sottoscrizione, mercato, credito e rischio operativo. La calibrazione dell’articolo 101 non è una previsione che una specifica compagnia fallirà una volta ogni duecento anni, né una garanzia personale di pagamento delle polizze.

Lo SCR si determina con la formula standard oppure con un modello interno, integrale o parziale, approvato dalla vigilanza. Nella formula standard il requisito di base aggrega rischi tenendo conto delle dipendenze previste; si aggiunge il rischio operativo e interviene l’aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite di riserve tecniche e imposte differite. Non è la semplice somma di tutti i rischi presi separatamente e non si ricava dal solo totale dell’attivo.

Il Minimum Capital Requirement individua una soglia di intervento più severa. La sua funzione lineare è calibrata all’85% su un anno; il risultato è vincolato dal corridoio del 25–45% dello SCR e da un minimo assoluto dipendente dal tipo di impresa. Quest’ultimo prevale quando necessario: non è corretto affermare che il MCR finale non possa mai superare il 45% dello SCR. I due requisiti vanno inoltre confrontati con numeratori ammissibili differenti.

Esempio: dal bilancio ai due indici di copertura

Consideriamo una singola compagnia ipotetica. Tutti gli importi sono in milioni di euro, già valutati e riconosciuti secondo le ipotesi prudenziali dell’esempio. Non ci sono azioni proprie, dividendi prevedibili, fondi vincolati, componenti restricted Tier 1 o fondi accessori. La classificazione degli strumenti è assunta correttamente completata: l’esempio mostra il passaggio ai limiti quantitativi, non sostituisce una valutazione regolamentare completa.

Bilancio prudenziale semplificato e fondi propri disponibili
VoceImportoCome entra nel calcolo
Attività complessive1.200Includono già 30 di attività fiscali differite nette riconosciute
Riserve tecniche950Best estimate 900 più risk margin 50
Passività subordinate idonee Tier 260Sono incluse nelle passività prima di calcolare l’eccedenza
Passività totali1.010950 + 60; nessun’altra passività nell’esempio
Eccedenza attività/passività1901.200 − 1.010
Ripartizione dell’eccedenza160 Tier 1 + 30 Tier 3I 30 relativi alle imposte differite nette sono già nei 190
Fondi propri di base disponibili250190 + 60 = 160 + 60 + 30

Il punto delicato è evitare il doppio conteggio. Il debito subordinato ha prima ridotto l’eccedenza perché figura tra le passività; viene poi considerato nei fondi propri secondo la sua classificazione. Le imposte differite nette sono invece già comprese nelle attività e nell’eccedenza: la quota di 30 attribuita al Tier 3 non va aggiunta nuovamente ai 190.

Copertura dello SCR

Assumiamo uno SCR di 160, determinato separatamente. Il Tier 1 disponibile è 160 e supera il minimo quantitativo di 80. Tier 2 e Tier 3 possono contribuire insieme per non più di 80. Nell’esempio vengono utilizzati 60 di Tier 2 e 20 di Tier 3: questi ultimi sono inferiori a 24, cioè al 15% dello SCR. Rimangono esclusi 10 di Tier 3 per effetto del limite combinato, non perché il 15% sia un tetto inclusivo da raggiungere.

I fondi propri ammissibili per lo SCR sono quindi 160 + 60 + 20 = 240. Il Solvency Ratio è 240 / 160 × 100 = 150%. Usare senza verifica tutti i 250 disponibili darebbe il 156,25%, sovrastimando la copertura ammissibile.

Copertura del MCR

Assumiamo un MCR lineare di 55, con minimo assoluto non vincolante. Il valore è compreso tra 40 e 72, ossia il 25% e il 45% dello SCR di 160. Tier 3 e fondi accessori non entrano nel numeratore. Il Tier 2 di base ammissibile è al massimo 55 × 20% = 11; il Tier 1 di 160 supera il minimo richiesto di 44.

Il numeratore ammissibile per il MCR è dunque 160 + 11 = 171, e la copertura è 171 / 55 × 100 = 310,91%, arrotondata a due decimali. Non contraddice il 150% precedente: requisito e capitale ammesso non sono gli stessi. SCR e MCR sono dati di partenza dell’esempio, non risultati calcolati dal bilancio abbreviato.

Che cosa accade quando la copertura scende sotto soglia

Il 100% esprime la copertura del requisito pertinente, non un obiettivo gestionale universale. Le imprese possono adottare margini interni ulteriori secondo rischi e politiche di capitale. Anche un rapporto elevato va letto insieme alla qualità dei fondi, alle ipotesi del modello, alle sensibilità e alla disponibilità effettiva delle risorse.

Processi ordinari in caso di mancato rispetto dei requisiti
SituazioneObblighi e tempi di baseQualificazione necessaria
Mancato rispetto dello SCRInformazione immediata alla vigilanza; piano di risanamento entro 2 mesi; ripristino della copertura o riduzione del rischio entro 6 mesi dall’osservazioneSono previste estensioni alle condizioni della disciplina; non equivale a chiusura immediata
Mancato rispetto del MCRInformazione immediata; piano di finanziamento a breve entro 1 mese; ripristino o riduzione del rischio entro 3 mesi dall’osservazioneLa revoca segue le condizioni previste e un provvedimento motivato, non il solo attraversamento istantaneo della soglia

La disciplina della revoca considera, in particolare, l’inadeguatezza manifesta del piano di finanziamento o il mancato rispetto del piano approvato entro il termine previsto. Distinguere il processo dallo slogan “sotto soglia = fallimento” permette di interpretare correttamente un deterioramento patrimoniale. Le conseguenze per cedole e distribuzioni richiedono invece l’esame delle regole applicabili allo specifico strumento: non si deduce un unico automatismo da questa tabella.

ORSA e SFCR: come andare oltre il numero

L’ORSA, Own Risk and Solvency Assessment, è l’autovalutazione dell’impresa sui propri rischi e fabbisogni complessivi di solvibilità. Considera il profilo specifico, la strategia, la continuità del rispetto dei requisiti e le deviazioni dalle ipotesi del calcolo regolamentare. L’articolo 45 chiarisce che non serve a calcolare un nuovo requisito patrimoniale: deve alimentare le decisioni, non essere confusa con una seconda formula SCR.

Lo SFCR, Solvency and Financial Condition Report, è la relazione pubblica annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria. Va distinto dai flussi riservati alla vigilanza. Per leggere un indice, cerca nel report la composizione dei fondi per Tier, i requisiti SCR/MCR, le basi di valutazione, le variazioni rispetto all’anno precedente e le sensibilità rilevanti. Considera anche il perimetro: un dato di gruppo non è automaticamente il capitale disponibile presso la singola impresa che ha emesso la polizza o il titolo.

Controlla poi se il rapporto include volatility adjustment, matching adjustment o misure transitorie. Questi trattamenti possono incidere su riserve tecniche, requisiti e fondi ammissibili: lo SFCR ne espone gli effetti, come precisa l’articolo 296 del regolamento delegato. Confronta dati costruiti sullo stesso perimetro e sulla stessa base, distinguendo formula standard e modello interno. Se una presentazione aziendale riporta un indicatore gestionale o “economico”, verifica come si riconcilia con il rapporto regolamentare, anziché trattare le due misure come sinonimi.

Tassi, spread, prezzi degli investimenti, sinistralità e ipotesi sulle obbligazioni possono modificare numeratore e denominatore. Un aumento del ratio dovuto alla riduzione del requisito non racconta la stessa storia di un aumento dei fondi di migliore qualità. E la solidità patrimoniale resta distinta dalla liquidità: attività di lungo termine possono sostenere il bilancio senza essere immediatamente trasformabili in cassa alle stesse condizioni.

Riassicurazione, veicoli speciali e regole dal 2027

La riassicurazione tradizionale può trasferire parte dei rischi e incidere sul capitale richiesto, ma il beneficio prudenziale è condizionato all’effettiva protezione riconosciuta e alla considerazione dei rischi residui, inclusa la controparte. Qui interessa il riconoscimento prudenziale; la ripartizione contrattuale dei sinistri appartiene alla guida dedicata.

Anche gli SPV assicurativi e SPRV hanno un regime specifico. Non sono il modello generale di una compagnia di assicurazione o riassicurazione: i loro requisiti di finanziamento e struttura non vanno sovrapposti al quadro SCR/MCR descritto per le imprese.

Infine, una lettura normativa deve distinguere entrata in vigore e inizio dell’applicazione. La revisione illustrata dalla Commissione europea ha applicazione dal 30 gennaio 2027. Non si possono importare anticipatamente nuove formule o nuovi formati informativi in un confronto riferito al 2026. Data, perimetro, fondi ammissibili e metodo di calcolo sono quindi le coordinate da verificare prima di attribuire significato a qualsiasi Solvency Ratio.